È corretto riconoscere ad una congregazione religiosa l’accesso non solo alla documentazione che ha costituito la base istruttoria per l’emissione dell’avviso di accertamento IMU per un proprio immobile (atti, verbali, rilevazioni, schede, relazioni redatti dagli accertatori) ma anche alle posizioni tributarie di altri enti religiosi che, nel medesimo Comune, hanno ottenuto l’esenzione IMU, per il successivo utilizzo in un procedimento tributario avente ad oggetto l’impugnazione di un accertamento notificato per il pagamento della suddetta imposta: è quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. II, nella sent. 19 luglio 2021, n. 8575, annullando il provvedimento di diniego adottato dal Comune.
Nel caso specifico, una congregazione non aveva ottenuto l’esenzione IMU su un proprio immobile e, ritenendo di averne diritto al pari di altre confessioni religiose che, invece, ne risultavano beneficiarie, aveva chiesto l’accesso alla dichiarazione IMU/TASI ENC, agli avvisi di pagamento, liquidazione, accertamento, alle cartelle esattoriali, alle ricevute di pagamento attestanti il trattamento tributario applicato ad alcuni immobili, specificatamente elencati nell’istanza, aventi le medesime finalità di quelli oggetto del mancato riconoscimento dell’esenzione, appartenenti ad altre confessioni religiose presenti nel territorio comunale.
Secondo i giudici, nel caso specifico è da escludere che l’istanza di accesso possa essere diretta a realizzare un controllo generalizzato dell’azione amministrativa; al contrario, la congregazione ha un evidente interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso difensivo (art. 22 della Legg n. 241/1990), essendo palese il nesso di strumentalità tra i documenti e i dati per i quali è stato richiesto l’accesso e la difesa dei propri interessi patrimoniali nel giudizio tributario già instaurato per l’impugnazione dell’avviso di accertamento ricevuto e volto ad ottenere il riconoscimento di un’esenzione.