È contraddittorio il comportamento dell’ente locale che dichiara l’assenza di contenziosi e di sentenze definitive e contestualmente, dall’esame dell’albo pretorio, si desume il contrario: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella delib. n. 55/2021/PRSP, depositata lo scorso 9 luglio.
Nel caso specifico, inoltre, l’organo di revisione aveva affermato la congruità di un fondo contenzioso pari a zero.
I giudici hanno ricordato che la mancata allegazione di puntuali indicazioni sullo stato attuale del contenzioso dell’Ente, anche alla luce del contenzioso che emerge dall’esame dell’albo pretorio, non consente di verificare in misura puntuale la congruità dell’accantonamento. Tenuto conto che la corretta determinazione dei necessari accantonamenti è funzionale ad evitare che gli importi derivanti da eventuali soccombenze incidano negativamente sugli equilibri di bilancio, è stata evidenziata la necessità, in sede di compilazione dei futuri prospetti contabili, che l’Ente dia conto dello stato delle controversie che lo interessano e delle connesse modalità di quantificazione di fondo rischi e accantonamenti, al fine di consentire all’organo di revisione e alla sezione di controllo di verificarne l’effettiva congruità.