Il ricorso alla transazione, in sostituzione del riconoscimento del debito fuori bilancio, può assumere carattere elusivo e rappresentare un comodo espediente per evitare la pronuncia sulla fattispecie da parte dell’organo consiliare e la trasmissione degli atti alla Procura contabile, come previsto dall’art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002, norma quest’ultima dotata di un sicuro effetto deterrente (secondo cui «i provvedimenti di riconoscimento di debito, posti in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti»): è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, nella delib. n. 112/2021/PRSP, depositata lo scorso 9 luglio (in termini, cfr. delib. n. 57/2017/PRSP della medesima sezione).
Giova al riguardo rammentare che la delibera consiliare svolge una duplice funzione:
- da un lato, giuscontabilistica, finalizzata ad assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- dall’altro garantista, ai fini dell’accertamento dell’eventuale responsabilità amministrativa.
I giudici hanno anche richiamato i recenti principi enunciati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 11/2018 circa l’obbligo del tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte degli enti locali, pena l’eventuale applicazione delle sanzioni previste per chi elude il pareggio di bilancio.