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Appalti: esclusione in caso di mancata o falsa sottoscrizione della domanda di partecipazione

È legittima l’esclusione dalla gara in caso di mancata o falsa sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 12 luglio 2021, n. 1436.

Come evidenziato dai giudici, la domanda di partecipazione alla gara non si configura quale mera comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice da parte del concorrente dei propri dati identificativi e dei propri requisiti ma identifica una precisa volontà negoziale espressa dal concorrente medesimo; di conseguenza, è nulla la domanda di partecipazione ad una procedura di gara per difetto di sottoscrizione e per la conseguente mancanza di un elemento essenziale per individuare la paternità e, quindi, la responsabilità dell’offerta, proprio in quanto, difettando l’imputabilità dell’atto ad un soggetto, viene meno la sua stessa riconoscibilità esteriore (TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 8 maggio 2015, n. 2562).

Ricordiamo, infine, che in passato il Consiglio di Stato ha affermato che, nelle gare pubbliche di appalto, “la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è quella di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara. Ne deriva che, il requisito della sottoscrizione dei documenti che costituiscono parte integrante dell’offerta può essere soddisfatto anche da forme equipollenti, quali l’apposizione della sola sigla, unitamente al timbro dell’impresa e alle generalità del legale rappresentante” (sez. V, sent. 10 febbraio 2015, n. 2063). In applicazione di tale principio, il TAR Veneto, sez. II, nella sent. 23 ottobre 2020, n. 979, ha ritenuto sufficiente la firma del legale rappresentante sul timbro della società partecipante alla gara, apposta sul frontespizio e sul retro della proposta tecnica: secondo i giudici veneti, infatti, l’onere della sottoscrizione deve essere declinato in un’ottica sostanziale che privilegia i profili di certezza quanto alla provenienza ed alla sicura riferibilità dell’offerta potendo, pertanto, giustificarsi l’adozione di una misura espulsiva dalla competizione nei soli casi in cui residuano dubbi in ordine alle divisate esigenze.