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Intitolazione di uno stadio, festival e saggi di musica possono rientrare tra le spese di rappresentanza

Segnaliamo la recente sent. n. 234/2021 della Corte dei conti, sez. giurisdizione Sardegna, depositata lo scorso 12 luglio, nella quale i giudici hanno ritenuto legittime spese di rappresentanza quelle effettuate:

  • in occasione dell’intitolazione dello stadio comunale ad uno sportivo locale, di cui ricorreva il 90° anniversario della nascita, ed alla quale avevano partecipato diverse autorità;
  • per l’organizzazione di un festival di letteratura di viaggio, con la partecipazione di ospiti illustri;
  • per l’organizzazione di un saggio di musica di fine anno da parte della Scuola Civica di Musica, organismo strumentale del Comune.

Come è noto, in forza del principio secondo cui l’utilizzo del denaro pubblico deve essere strettamente legato a ragioni istituzionali, le spese di rappresentanza o di ospitalità possono essere giustificate solo se dirette ad accrescere il prestigio e la reputazione dell’amministrazione verso l’esterno; quindi, le medesime devono assolvere il preciso scopo di consentire all’ente locale di intrattenere rapporti istituzionali, e di manifestarsi all’esterno in modo confacente ai propri fini pubblici.

Da tale aspetto discende l’esigenza che dette spese siano strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell’ente (carattere dell’inerenza) e finanzino manifestazioni idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa (carattere di ufficialità).

Parimenti, le circostanze cui dette spese possono essere ricollegate devono a loro volta essere tali, per tempo e modo, da presentare i caratteri della eccezionalità e della ufficialità.

Dal punto di vista gestionale, le spese devono trovare una adeguata giustificazione sostanziale e documentale ed essere commisurate ai criteri dell’economicità e adeguatezza, senza risolversi in meri atti di liberalità.

La violazione dei criteri che presiedono alla descritta sana gestione finanziaria comporta il venir meno dei requisiti di razionalità ed economicità cui l’attività amministrativa deve sempre tendere ai sensi dell’art. 97 Cost. (in tal senso, cfr., tra le numerose altre, Corte dei conti, Appello, sez. II, sent. n. 338/2010 e n. 106/2002; sez. contr. Trento, delib. n. 54/2020 e delib. n. 38/2020; sez. contr. Sardegna, delib. n. 91/2014).