Il RPCT non è incompatibile con il ruolo di membro dell’ufficio per i procedimenti disciplinari
Non sussiste incompatibilità tra il ruolo di responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e quello di componente dell’ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD): è quanto affermato dalla Corte dei Cassazione, sez. lav., nella sent. n. 15239 dello scorso 1° giugno.
I giudici hanno richiamato il comma 7 dell’art. 1 della Legge n. 190/2021 (c.d. Legge Anticorruzione), nel testo oggi vigente a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 41 del Decreto Legislativo n. 97/2016, il quale, nel prevedere che il RPCT “indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”, opera una distinzione fra tale responsabile e l’ufficio per i procedimenti disciplinari: tuttavia, secondo la Corte, la disposizione “certamente postula una alterità dei due uffici ma non indica espressamente una loro incompatibilità, anzi, nel rimarcare la necessaria differenza che esiste tra ufficio del Responsabile della prevenzione della corruzione e Ufficio dei procedimenti disciplinari, non sembra escludere la possibilità che il primo sia anche componente dell’UPD”.