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Fondo contenzioso: necessario documentare le modalità di verifica

L’ente deve documentare la verifica del contenzioso, giustificando l’iter logico-giuridico che ha condotto alla quantificazione dell’accantonamento del fondo rischi adottata, tenendo conto del grado di soccombenza dei vari giudizi in corso (passività remota, possibile e probabile), ai fini della corretta applicazione delle previsioni di cui al punto 5.2, lett. h), dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria, che richiede sempre che ciascun accantonamento sia ponderato e documentalmente supportato e verificabile, secondo un più generale comportamento improntato alla prudenza: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella delib. n. 68/2021/PRSP, depositata lo scorso 6 luglio.

Secondo i giudici, infatti, è necessaria una chiara e trasparente definizione dei criteri adottati per la quantificazione dell’accantonamento in parola, da esplicitare nei documenti che accompagnano il bilancio e il rendiconto (nota integrativa e relazione sulla gestione), ai sensi dell’art. 11, comma 5, lett. a) e comma 6 del Decreto Legislativo n. 118/2011. La valutazione della passività potenziale deve, difatti, essere sorretta e documentata dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall’esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio, in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità (così, da ultimo, sez. reg. di controllo per il Trentino-Alto Adige, delib. n. 57/2019/PRSE).

La Corte ha altresì rammentato che:

  • la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
  • la passività “possibile”, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
  • la passività da “evento remoto” è quella la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.