Il libero professionista, titolare di partita IVA, che svolge l’attività formativa nell’ambito di corsi organizzati da Ordini territoriali, pone in essere una prestazione configurabile come reddito di lavoro autonomo rientrante nell’art. 5 del d.P.R. n. 633 del 1972 e, conseguentemente, sarà assoggettata ad IVA: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad interpello n. 457/2021, pubblicata lo scorso 7 luglio, evidenziando che in tal caso l’attività di docenza viene attratta nella sfera dell’attività professionale esercitata (cfr., in tal senso, anche circolare n. 58/E del 18 giugno 2001).
Nel caso specifico, le attività formative svolte da singoli relatori erano operate sotto la direzione, il controllo e la responsabilità degli Ordini territoriali, tenuti a garantire, essendone responsabili, i contenuti delle attività formative stesse ed il riscontro dell’effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi formativi.
Pertanto, il libero professionista emetterà fattura con aliquota ordinaria nei confronti dell’ente pubblico organizzatore e non potrà operare l’art. 10, comma 1, n. 20), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che dispone l’esenzione ai fini dell’IVA per «le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1».