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Assenza di notizie su congruità fondo contenzioso: la Corte dei conti richiama il revisore

Stigmatizzando l’assenza di informazioni, nella relazione dell’organo di revisione ai rendiconti, in merito al processo di costante ricognizione ed aggiornamento del contenzioso e alle verifiche circa la congruità del relativo accantonamento, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 109/2021/PRSE, depositata lo scorso 2 luglio, ha richiamato l’organo di revisione a porre la necessaria attenzione su tale aspetto fondamentale per gli equilibri dell’ente locale.

In proposito, la giurisprudenza contabile già in passato (cfr., ad esempio, la delib. n. 14/2017/INPR della Sezione delle Autonomie), ha avuto modo di sottolineare che “particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza. La quota accantonata a consuntivo nel risultato di amministrazione per “fondo rischi e spese”, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, All. 4/2, § 9.2, è determinata, tra l’altro, da «accantonamenti per le passività potenziali”.

La lettura di detti principi conforma, quindi, sia gli obblighi dell’ente, il quale è tenuto a una attenta ricognizione delle cause pendenti, da formalizzare in un apposito atto deliberativo, sia gli obblighi dell’organo di revisione che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato di amministrazione a rendiconto, allo scopo di perseguire due finalità:

  • non fare trovare l’ente sguarnito nel momento in cui l’evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie;
  • preservare gli equilibri di bilancio.