Transazione fiscale e tributi locali: il warning della Corte dei conti
L’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 ter del RD n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) può includere anche i debiti relativi ai tributi locali se attribuiti alla gestione delle agenzie fiscali da una convenzione tra l’ente locale e l’agenzia stessa: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, nella delib. n. 40/2021/PAR, depositata lo scorso 2 luglio.
Come è noto, l’art. 182 ter disciplina la transazione fiscale, che prevede la possibilità di convenire il pagamento in misura ridotta o dilazionata dei crediti tributari privilegiati e chirografari, sia quelli iscritti che non iscritti a ruolo, nell’ambito del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (l’istituto è praticabile soltanto in presenza dei presupposti che rendono ammissibili dette procedure). Alla transazione possono avere accesso soltanto gli imprenditori che si trovino in stato di crisi e che, ai sensi dell’art. 1 della Legge fallimentare, sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.
Tanto premesso, la Corte ha ricordato che l’art. 57 del Decreto Legislativo n. 300/1999, al secondo comma, prevede che “le Regioni e gli Enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono”; e, pertanto, non è da escludere che un ente locale attribuisca il potere di gestione dei propri tributi alle Agenzie fiscali, che divengono pertanto responsabili dell’attività di accertamento (quantificazione della base imponibile e liquidazione del tributo).
Ad eccezione dei crediti tributari appena individuati, in considerazione della chiarezza del dato letterale della norma, nel campo di applicazione dell’art. 182 ter non possono rientrare ulteriori situazioni creditorie di spettanza degli enti locali (ossia quelli che non risultino amministrati dalle agenzie fiscali).