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Misura cautelare di un mero dipendente della società concorrente: niente esclusione

Posto che l’art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prevede le tassative cause di esclusione di un’impresa in forma societaria per vicende penali a carico di soggetti determinati che rivestono cariche amministrative, di rappresentanza, di direzione tecnica o che dispongono di poteri di controllo, non può procedersi all’esclusione dalla gara di una società nel caso in cui un dipendente che non rivesta alcuno dei ruoli prima citati sia stato destinatario di una misura cautelare: è quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. I quater, nella sent. 18 giugno 2021, n. 7300.

Conseguentemente, visto che le vicende penali di un mero dipendente della società non sono significative al fine della valutazione dell’affidabilità di quest’ultima, le stesse non devono essere oggetto di dichiarazione  all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara né la stazione appaltante è tenuta ad esprimere alcuna valutazione al riguardo.