Come è noto, il comma 3 dell’art. 147 bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal segretario comunale sono trasmesse anche all’organo di revisione (oltre che all’OIV e al Consiglio Comunale).
La Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, con la recente delib. n. 107/2021/PRSE, depositata lo scorso 30 giugno, è intervenuta sul ruolo fondamentale proprio dell’organo di revisione, il quale è chiamato a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, ivi compresa l’attività contrattuale dell’ente e, quindi, sulla verifica del rispetto delle procedure di legge previste per gli appalti pubblici, per la gestione dei beni, sul rispetto degli adempimenti fiscali, utilizzando a tal fine anche tecniche motivate di campionamento.
Nel caso specifico, era accaduto che, le risultanze dei controlli erano state trasmesse periodicamente all’organo di revisione ma quest’ultimo non aveva espresso le conseguenti valutazioni; preso atto di tale situazione, i giudici contabili hanno ricordato che la trasmissione da parte del segretario all’Organo di revisione è finalizzata a consentire tutte le opportune verifiche nell’ambito dell’attività di vigilanza a quest’ultimo demandata dall’art. 239, comma 1, lett. c) del TUEL, con la conseguenza che l’eventuale mancata vigilanza da parte dell’Organo di revisione assume rilevanza non sono in ordine alla verifica dell’adeguatezza dei controlli interni ma anche sotto il profilo della lesione dell’equilibrio finanziario dell’Ente e delle connesse responsabilità indotte dalle omissioni dei soggetti responsabili dei controlli.