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Nuove linee guida whistleblowing: ambito soggettivo

Con la Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, l’ANAC ha aggiornato le linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d. lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing), e di conseguenza, proporremo una serie di approfondimenti in materia.

Con una serie di brevi approfondimenti, provvederemo ad analizzare le novità dell’Autorità, incominciando dall’individuazione dell’ambito soggettivo di operatività dell’aggiornamento in discorso.

L’istituto giuridico del whistleblowing, introdotto dalla Legge n. 190 del 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) è appunto indirizzato alla tutela di chi riveste la qualifica di dipendente pubblico; in particolare, l’art. 1, comma 51, della richiamata legge ha inserito l’art. 54-bis all’interno del d.lgs. 165 del 20021 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La nuova formulazione dell’art. 54-bis include espressamente, al comma 2, nella nozione di dipendente pubblico le seguenti tipologie di lavoratori:

  • i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001(secondo cui “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale)ivi compreso il dipendente di cui all’art. 3 ( In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287. 2. Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n.421”);
  • i dipendenti degli enti pubblici economici;
  • i dipendenti di enti diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
  • i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.

Ai fini dell’applicazione della disciplina del whistleblowing sono considerate le segnalazioni di condotte illecite effettuate solo dai predetti soggetti.

Le segnalazioni effettuate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rilevano: ciò in quanto lo stesso legislatore ha chiaramente distinto la trasmissione delle segnalazioni di condotte illecite, che possono essere effettuate esclusivamente dai dipendenti pubblici, dalla comunicazione dell’adozione di misure ritenute ritorsive che possono essere trasmesse ad ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

Il tenore letterale della norma in questione, che fa riferimento ai soli «dipendenti pubblici» non consente allo stato, di estendere la disciplina ad altri soggetti che, pur svolgendo un’attività lavorativa in favore dell’amministrazione, non godono di tale status (ad es., stagisti, tirocinanti).

Il co. 2 dell’art. 54-bis non contiene alcuna indicazione esplicita sugli enti(datori di lavoro) tenuti a

prevedere misure di tutela per il dipendente che denuncia gli illeciti: questi, tuttavia, sono individuabili grazie al medesimo comma 2 che, riferendosi ai dipendenti da tutelare, indirettamente identifica anche le amministrazioni di appartenenza (datori di lavoro) di questi ultimi.