Se con l’avvalimento si vuole dimostrare la capacità tecnica e non già esclusivamente di solidità economico-finanziaria, si è in presenza di un avvalimento operativo e non di garanzia, con la conseguenza della necessità, da parte dell’ausiliaria, di una concreta ed adeguata messa a disposizione di risorse determinate, affinché il suo impegno possa dirsi effettivo: è quanto affermato dal TAR Veneto, sez. I, nella sent. 28 giugno 2021, n. 858, confermando un orientamento consolidato (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 4 gennaio 2021, n. 68; sent. 9 marzo 2020, n. 1704; sez. V, sent. 19 luglio 2018, n. 4396).
Ed infatti, come affermato precedentemente dalla giurisprudenza, “nell’avvalimento operativo è imposto alle parti di indicare nel contratto i mezzi aziendali messi a disposizione dell’ausiliata per eseguire l’appalto (…). Con particolare riguardo, poi, all’avvalimento operativo che ha ad oggetto il prestito di personale, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato richiede la disponibilità effettiva del personale dell’ausiliaria, onde evitare avvalimenti meramente astratti o cartolari, vale a dire potenzialmente ingannevoli” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 14 febbraio 2018, n. 953).
Pertanto, l’impresa ausiliaria, obbligandosi nei confronti del concorrente e della stazione appaltante, a fornire i propri requisiti, di cui è carente il concorrente ed essendo in presenza di avvalimento operativo, deve fornire una dichiarazione puntuale e precisa per poter individuare in concreto le risorse messe a disposizione dell’ausiliata.