Deve ritenersi illegittimo il bando che, nel prevedere le condizioni per partecipare all’assegnazione di aree pubbliche comunali per finalità di commercio, riconosce un punteggio aggiuntivo alle imprese femminili: è quanto affermato dal TAR Puglia, Lecce, sez. III, nella sent. 17 giugno 2021, n. 935.
Secondo i giudici, siffatta previsione è oggettivamente discriminatoria per il sesso maschile, ossia in una sorta di discriminazione a contrario, in violazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra donne e uomini, sanciti da plurime disposizioni sovranazionali, costituzionali e legislative, oltreché dei principi, di derivazione comunitaria, di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione fra operatori economici, che si impongono in una procedura comparativa (in presenza di assegnazione di un bene pubblico, suscettibile di sfruttamento economico), alterando la parità di trattamento tra i partecipanti.