La previsione normativa che autorizza l’approvazione del bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge non si estende, in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, al termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, che rimane quello previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ossia il termine ordinario per la deliberazione del bilancio di previsione: è quanto ribadito dal TAR Sardegna, sez. II, nella sent. 26 giugno 2021, n. 472.
Secondo i giudici, l’autorizzazione ad approvare il bilancio di previsione oltre il termine ordinariamente previsto (dicembre dell’anno precedente) ha chiaramente natura eccezionale, in quanto finalizzato ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell’ente locale; di conseguenza, in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, non può intaccare il termine previsto per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, considerata, peraltro, la sanzione dell’inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote, (cfr., in termini, delibera n. 4 del 14 gennaio 2014 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Calabria; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 26 ottobre 2006, n. 6400).