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L’importanza dei fondi vincolati per la corretta quantificazione del risultato di amministrazione

Con la delib. n. 267/2021/PRSE, dello scorso 24 giugno, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, ha evidenziato come un’adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati è funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile in quanto fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa dell’ente.

Come è noto, l’art. 187, comma 3 ter, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che: “Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

  1. nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa;
  2. derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
  3. derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione determinata;
  4. derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all’art. 193. L’indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l’importo dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse”.

Nell’occasione la Corte ha anche richiamato l’attenzione dell’organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza (previsto dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 118/2021 e contenuto nell’Allegato 1 dei Principi contabili generali).