La prescrizione nel caso di illegittimo conferimento di livelli retributivi superiori a quelli spettanti
La materia dell’illegittimo conferimento al personale degli enti locali di livelli retributivi superiori a quelli spettanti è stata più volte oggetto di decisioni da parte della Corte dei conti (da ultimo, cfr. sezione prima giurisdizionale centrale d’appello centrale, sent. 228/2021, depositata lo scorso 23 giugno), la quale ha osservato come, in dette ipotesi, il fatto dannoso (da intendersi nella sua complessità di comportamento gravemente colposo e di evento-danno) non si compie in un solo momento ma ha carattere permanente; il danno si forma, cioè, progressivamente assumendo, via via, i caratteri della certezza e della attualità – necessari per la proposizione dell’azione risarcitoria e, quindi, per il decorso della prescrizione del diritto al risarcimento – nel momento in cui vengono posti in essere i singoli pagamenti attuativi dell’atto illegittimo.
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la risalente decisione n.7/2000/QM del 24 maggio 2000, hanno, al riguardo, affermato che “… nel caso di danno per erogazione di una somma di denaro la prescrizione comincia a decorrere dal pagamento e … pertanto nell’ipotesi di inquadramenti illegittimi del personale il danno si realizza con i singoli pagamenti delle non dovute maggiorazioni stipendiali, soggetto ciascuno ad un proprio termine prescrizionale…” (idem: SS.RR. n. 5/2007).
Conseguentemente, il danno può essere quantificato sommando i pagamenti frazionati nel tempo, anche se risalenti ad un unico atto amministrativo di conferimento dell’incarico dirigenziale, escludendo i soli pagamenti antecedenti il quinquennio dalla notifica dell’invito a dedurre, proprio perché prescritti.