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La natura del consorzio fra enti locali

È pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui il consorzio ex art. 31 TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) è una particolare forma associativa prevista dalla legge, avente natura di ente pubblico, “per la gestione associata di uno o più servizi” nonché “per l’esercizio associato di funzioni“, essendo preordinato alla realizzazione di un servizio o di una funzione pubblica tale da assicurare, date le circostanze del caso concreto e previa valutazione delle necessità del territorio, maggiore affidamento di riuscita rispetto ad una gestione diretta lasciata alle amministrazioni singolarmente (TAR Piemonte, sez. II, sent. 13 maggio 2010, n. 2388).

Come ricordato recentemente dal TAR Puglia, Lecce, sez. III, nella sent. 10 giugno 2021, n. 890, il consorzio è, in sostanza, un ente pubblico strumentale dell’ Ente Locale, al quale possono aderire anche altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti ai sensi dell’art. 31, comma 1 T.U.E.L., disciplinato dal diritto pubblico e non dal diritto privato, di talché la sua attività si svolge attraverso atti amministrativi, compresa l’attività concernente la costituzione ed il funzionamento degli organi statutari, coinvolgendo l’assetto organizzativo e quindi l’esercizio di potestà pubblicistiche (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sent. 1° dicembre 1994, n. 10239).

Peraltro, come precisato dal Consiglio di Stato (sez. V, sent. 8 ottobre 2008, n. 4952) “l’accordo dal quale trae origine un consorzio tra comuni (art. 31 del T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267/2000), rientra nell’ampia categoria generale degli accordi fra amministrazioni pubbliche, previsti dall’art. 15 della legge n. 241/1990. In virtù degli espressi richiami di cui al comma 2 di tale articolo, ne discende da un lato l’applicabilità dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili e dall’altro la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi” ai sensi dell’art. 11, c. 5, della stessa legge n. 241/1990. Ciò comporta che, in linea di principio, i rapporti instaurati tra amministrazioni aderenti e consorzio ed il loro svolgimento – che abbraccia la fase attuativa dell’accordo concluso – ricadono nella sfera di giurisdizione del giudice amministrativo”.