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La sostituzione della mandataria non costituisce un obbligo per la stazione appaltante

La sostituzione della mandataria non costituisce un obbligo per la stazione appaltante ma può essere concessa previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione in capo al nuovo mandatario designato e sempre in conseguenza di una richiesta in tal senso da parte dell’ATI proponente: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 7 giugno 2021, n. 4302.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 48, comma 17, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), “la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto”.

I giudici di Palazzo Spada, inoltre, hanno precisato che non è onere della stazione appaltante richiedere la sostituzione del soggetto mandatario: al contrario, l’attivazione spetta al raggruppamento (in tal senso, cfr. anche Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 luglio 2020, n. 4785).