La sostituzione della mandataria non costituisce un obbligo per la stazione appaltante ma può essere concessa previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione in capo al nuovo mandatario designato e sempre in conseguenza di una richiesta in tal senso da parte dell’ATI proponente: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 7 giugno 2021, n. 4302.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 48, comma 17, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), “la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto”.
I giudici di Palazzo Spada, inoltre, hanno precisato che non è onere della stazione appaltante richiedere la sostituzione del soggetto mandatario: al contrario, l’attivazione spetta al raggruppamento (in tal senso, cfr. anche Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 luglio 2020, n. 4785).