Il CIG va richiesto indipendentemente dall’importo dell’affidamento

Il codice indentificato di gara (CIG o smart CIG, a seconda delle diverse fattispecie contrattuali) va richiesto indipendentemente dall’importo e dall’esperimento o meno di una procedura di gara o di un procedimento ad evidenza pubblica e gli affidamenti effettuati senza la relativa preventiva acquisizione costituiscono violazione degli obblighi in materia di tracciabilità: è quanto ribadito dall’ANAC nella delib. n. 431 del 19 maggio 2021 (https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2366412/DELIBERA_431_2021.pdf/9ecb7d39-b67c-f8b4-634d-849c9036f108?t=1623317177917).

Secondo l’Agenzia, vi è un’unica eccezione a detta regola: l’ipotesi di proroga cd. tecnica, disposta per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario; in quest’ultimo caso però la proroga deve essere prevista già nei documenti di gara ed essere autorizzata in presenza di una nuova procedura già avviata.

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