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L’importanza di una solerte gestione della riscossione dei tributi locali secondo la Corte dei conti

La non solerte gestione della riscossione dei tributi tende a procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari che sono vincolati a ineludibili doveri di solidarietà (art. 23 della Costituzione), comportando anche potenziali sperequazioni rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella delib. n. 59/2021/PRSE, depositata lo scorso 11 giugno, richiamando un consolidato orientamento (cfr., ad esempio, sez. reg. di controllo per il Veneto, delib. n. 224/2018/PRSE).

Anche la Corte costituzionale ha evidenziato come una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate sia elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come “bene pubblico” funzionale “alla valorizzazione della democrazia rappresentativa” (sentenza n. 184/2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017 e n. 51 del 2019).

Nell’occasione i giudici contabili laziali hanno raccomandato:

  • di porre in essere, prima dell’attivazione della riscossione coattiva, tutte le pratiche necessarie all’individuazione dei soggetti debitori ed al recupero di quanto dovuto, dando luogo, nell’immediato, a tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie ragioni creditorie;
  • di implementare misure effettive ai fini dell’incameramento delle entrate da recupero dell’evasione tributaria, attraverso una costante verifica dell’efficienza delle modalità organizzative prescelte per la riscossione delle entrate proprie, con particolare riguardo alla riscossione in c/residui;
  • di non attendere il momento immediatamente precedente al decorso della prescrizione o della decadenza per l’esercizio delle azioni finalizzate al recupero dei crediti tributari, ponendo in essere con tempestività le necessarie misure sollecitatorie;
  • di effettuare una valutazione in merito alle priorità e agli obiettivi da assegnare all’ufficio tributi, anche in chiave di un suo rafforzamento;
  • di monitorare, con costanza, le attività svolte dai concessionari delle attività di riscossione coattiva e di supporto all’ufficio tributi, valutando se le stesse siano rispondenti agli obiettivi dell’Ente, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, che devono sempre presidiare alle attività della pubblica amministrazione, ai sensi della Legge n. 241/1990.