Imponibile ai fini IVA l’indennizzo per arricchimento senza causa
Le somme percepite a titolo di indennizzo a seguito di azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. rappresentano un corrispettivo in senso economico e sono imponibili a fini IVA ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: è quanto evidenziato dal TAR Liguria, sez. I, nella sent. 3 giugno 2021, n. 510, avente ad oggetto una pretesa creditoria vantata da un operatore economico verso un Comune e correlata alla realizzazione di alcune opere per le quali era sorto un contenzioso fra le parti.
Non si tratta di una novità ma della conferma di un orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione: ad esempio, la sez. III, nella sent. 22 agosto 2018, n. 20884, dinanzi alla realizzazione di un’opera pubblica oggetto di controversia, aveva già affermato che, nel caso di arricchimento senza causa, la mancata applicazione dell’IVA sulle somme dovute a titolo di indennizzo comporterebbe uno scompenso in rapporto all’imposta versata dall’appaltatore sugli acquisti effettuati ai fini della realizzazione dell’opera.
Risalendo nel tempo, sempre la Cassazione aveva affermato che “è dovuta l’IVA sull’indennità attribuita, con sentenza, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., in favore dell’imprenditore che abbia venduto, in base a negozio nullo, beni alla P.A., che, utilizzandoli, li abbia irreversibilmente acquisiti” (sez. III, sent. n. 12493 del 10 dicembre 1997).