Approvazione tardiva tariffe TARI: nessun effetto lesivo se meramente confermativa

L’approvazione della tariffa TARI oltre il termine legislativamente previsto non ha alcuna conseguenza pratica se l’atto si limita a confermare le tariffe deliberate l’anno precedente: è quanto affermato dal TAR Molise, nella sent. 14 giugno 2021, n. 218.

Come è noto, la giurisprudenza amministrativa si è ormai assestata nel ritenere che il mancato rispetto del termine di legge non comporta di per sé l’invalidità della delibera, ma incide solo sulla sua efficacia temporale (ex multis, Consiglio di Stato, sentt. n. 4104/2017 e n. 267/2018).

Secondo l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Ciò posto, quando ci si limita a confermare le tariffe già approvate nell’anno precedente, senza apportare loro alcuna modifica, la delibera in discussione è meramente ricognitiva di un effetto legale già prodottosi, e pertanto, pur se adottata oltre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, non possiede alcun effetto lesivo.

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