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La ponderazione del rischio di soccombenza in un giudizio deve essere documentata

Viola il principio della sana gestione finanziaria un accantonamento a titolo di fondo rischi contenzioso effettuata sulla base delle indicazioni del responsabile senza che vi siano “atti amministrativi in merito”: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella delib. n. 59/2021/PRSE, depositata lo scorso 11 giugno.

I giudici hanno ricordato come ciascun accantonamento debba essere ponderato, documentalmente supportato e verificabile, secondo un più generale comportamento improntato alla prudenza.

La congruità dell’accantonamento, inoltre, deve essere oggetto di verifica da parte dell’organo di revisione, con relativo monitoraggio nel tempo, al fine di evitare l’insorgenza di possibili ed improvvisi oneri di rilevante entità finanziaria a cui il bilancio non riesce a dare copertura.

È necessaria, peraltro, una chiara e trasparente definizione dei criteri adottati per la quantificazione dell’accantonamento in parola, da esplicitare nei documenti che accompagnano il bilancio e il rendiconto (nota integrativa e relazione sulla gestione), ai sensi dell’articolo 11, comma 5, lett. a) e comma 6 del d.lgs. n. 118/2011.La valutazione della passività potenziale deve, difatti, essere sorretta e documentata dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall’esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio, in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità (così, da ultimo, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige, deliberazione n. 57/2019/PRSE).