Con la risoluzione n 5/DF dello scorso 11 giugno il MEF ha fornito una serie di chiarimenti in materia di IMU e di TARI concernente gli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all’estero che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
Come è noto, l’art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), dispone che “A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.
Gli esperti del Ministero, in primo luogo, hanno chiarito che il regime agevolativo in commento non può essere concesso indipendentemente dal Paese di residenza, poiché la norma prevede espressamente, tra le altre condizioni, che sussista anche quella della residenza “in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”, indicando con questa locuzione che ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione.
In seconda battuta, hanno evidenziato che, in materia previdenziale, la definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati:
- in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito, consultabili al seguente link: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale;
- in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale), consultabili al seguente link: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati.
In terzo luogo, è stato precisato che, come risulta dall’elenco dei Paesi consultabili nel link, per il Messico e per la Repubblica di Corea le relative convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi: per cui, in tali casi non è applicabile il regime previsto dal comma 48 dell’art. 1 della citata legge di bilancio 2021.
Sulla base di quanto sin qui delineato, quindi, si può affermare che nell’ambito della categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale, con le eccezioni sopra descritte e che tali considerazioni valgono non solo per usufruire della riduzione alla metà dell’IMU ma anche per il versamento della TARI dovuta in misura ridotta di due terzi.
Infine, è stato ulteriormente precisato che è comunque escluso dal perimetro applicativo della disposizione in oggetto il caso in cui la pensione è maturata esclusivamente in uno Stato estero, dal momento che in siffatta ipotesi manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge.