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Pagamenti economali: l’importanza della conformità della spesa alle previsioni regolamentari

Come è noto, le gestioni economali hanno ad oggetto spese di modesta entità, richieste all’economo per esigenze indifferibili ed urgenti di funzionamento degli uffici: di conseguenza, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la regione Calabria, nella sent. n. 192/2021, depositata lo scorso 11 giugno, prima di emettere ciascun buono economale ed avviare così la procedura di spesa, l’economo deve valutare se la richiesta ricevuta sia adeguatamente e dettagliatamente circostanziata, nonché se rientri nel novero delle spese effettuabili nell’ambito della propria gestione; in caso contrario, non potrà costituire valida esimente la successiva approvazione delle spese da parte dell’amministrazione.

Nel caso specifico oggetto di valutazione dei giudici contabili è stato, altresì, affermato che il pagamento anticipato per l’acquisto di beni e/o servizi e la successiva regolarizzazione e rimborso della spesa da parte dell’ufficio economato configura una irregolarità formale di gestione.

Ai fini dell’addebito delle spese irregolari all’economo, occorre però verificare, di volta in volta, se siano o meno ascrivibili ai fini istituzionali dell’Ente: qualora si tratti di spese obbligatorie, l’inerenza è in re ipsa; nel caso di spese di carattere discrezionale, invece, la riconducibilità ai fini istituzionali deve essere oggetto di specifica valutazione da parte dell’organo che aveva disposto l’effettuazione della spesa.

Inoltre, come già rilevato dalla stessa Corte in altre occasioni:

  • ciò che deve avere rilevanza e al contempo rappresentare l’unico parametro di correttezza dell’osservanza degli obblighi di servizio assunti dall’economo”, consiste nella “conformità delle spese sostenute alle previsioni regolamentari, essendo indubbio che proprio dall’inosservanza di tali disposizioni discende la violazione dell’ordinario procedimento che si sarebbe invece dovuto seguire per i pagamenti di volta in volta effettuati” (Sez. Giur. Calabria, sent. n.236/2017); pertanto, “nessuna efficacia esimente a eventuali irregolarità gestionali potrebbe derivare dal fatto che le spese di economato siano state, eventualmente, approvate dall’amministrazione”, con la “formale imputazione ai correlativi capitoli di bilancio e con conseguente reintegro del fondo previamente anticipato al contabile” (Sez. Giur. Calabria, sent. n.189/2016):
  • Né può ritenersi che la responsabilità dell’economo vada esclusa, o quantomeno ridotta, in ragione del fatto che dette spese siano ordinate dal Sindaco”, ovvero siano avallate dai responsabili dei servizi di volta in volta interessati, atteso che “la responsabilità della gestione economale è dell’economo, il quale è tenuto all’osservanza delle disposizioni che ne regolano lo svolgimento”, sicché, “in presenza di richieste di spese non previste dal regolamento economale”, egli “non può attingere al fondo se non vuole poi risponderne in prima persona” (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 63/2017).

Conseguentemente, se le spese affrontate dall’economo, ancorché con una procedura irregolare, rientrano comunque nei fini istituzionali dell’ente, l’economo andrà esente dall’addebito ed il relativo conto sarà dichiarato irregolare senza addebito.