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Trattamento IVA della realizzazione di un serbatoio artificiale da parte di un consorzio privato

Il consorzio privato, nato per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, che realizza un serbatoio artificiale per le esigenze irrigue dei propri membri, non può applicare l’aliquota agevolata IVA del 10% poiché l’opera non rientra nelle opere di urbanizzazione: è quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 403/2021 dello scorso 10 giugno.

Il numero 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1973 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), prevede, infatti, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della legge 29settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”; tra le opere di urbanizzazione primaria citate dalle suddette disposizioni è annoverata la “rete idrica” (art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 847 del 1964).

Le opere di urbanizzazione, in via generale, hanno la funzione di soddisfare esigenze ed interessi collettivi di primario spessore; inoltre, di norma, vengono poste in essere contestualmente alla realizzazione di interventi sia pubblici sia privati.

La caratteristica peculiare delle opere di urbanizzazione è, quindi, costituita dalla loro destinazione ad uso pubblico, a prescindere dalla localizzazione delle stesse.

Al riguardo, con Circolare del 24 ottobre 1990, n. 69 è stato chiarito che fra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria riconducibili all’agevolazione sono da annoverare “tutte le opere elencate negli articoli 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847,e 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ancorché non siano effettuate nell’ambito propriamente urbano stricto sensu, ma che comunque conservano la loro caratteristica di opere al servizio di un tessuto urbano”. Sono pertanto da considerarsi rientranti nell’agevolazione in parola “le condutture e le altre opere, poste al di fuori dell’ambito urbano, che consentono l’approvvigionamento idrico della rete esistente nel tessuto urbano, quali gli acquedotti e le connesse opere costituite da serbatoi, impianti piezometrici ed analoghe strutture, restandone escluse soltanto quelle opere che non possono essere comprese nel concetto di rete idrica, quali, ad esempio, gli impianti di captazione, i bacini artificiali e le relative dighe di contenimento”.

Tanto premesso, è evidente che il serbatoio artificiale realizzato da un consorzio privato per soddisfare bisogni dei soli propri membri, non appare riconducibile alla nozione di opere di urbanizzazione  primaria e secondaria; di conseguenza, non può trovare applicazione l’aliquota IVA agevolata del 10%, ai sensi del n. 127- quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972, ma l’aliquota ordinaria.