La validità ed efficacia del contratto di avvalimento postula indefettibilmente l’indicazione dei mezzi concreti che l’impresa ausiliaria mette a disposizione dell’ausiliata: è quanto affermato dal TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, nella sent. 8 giugno 2021, n. 549.
Ed infatti, l’esigenza che l’oggetto del contratto di avvalimento, sia determinato o determinabile discende dal rilievo che l’avvalimento, traducendosi in una deroga al principio del possesso dei requisiti di partecipazione da parte del concorrente, impone, anche nelle gare finalizzate all’affidamento di servizi e indipendentemente dal carattere operativo o di garanzia del contratto, l’individuazione delle risorse esterne che giustifichino l’applicazione del regime di favore.
In particolare, nelle gare pubbliche, l’esigenza di una puntuale individuazione dell’oggetto del contratto di avvalimento, oltre ad avere un sicuro ancoraggio, sul terreno civilistico, nella generale previsione del codice che configura quale causa di nullità di ogni contratto, ex art. 1418 c.c., l’indeterminatezza (e indeterminabilità) del relativo oggetto, trova la propria essenziale giustificazione, funzionale e inscindibilmente connessa alle procedure contrattuali del settore pubblico, nella necessità di non permettere l’aggiramento del sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche (ex multis TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, sent. 19 aprile 2017, n. 315; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 26 novembre 2018, n. 6690 e sent. 6 luglio 2020, n. 4308).
Peraltro, secondo i giudici, una volta che l’impresa ausiliaria abbia compiutamente descritto i mezzi che intende mettere a disposizione dell’ausiliata, il giudice amministrativo può sindacare la congruità rispetto all’appalto solo entro i limiti della manifesta irragionevolezza o illogicità propri del sindacato sull’esercizio delle valutazioni discrezionali tecniche: un conto, infatti, è pretendere la specificità del contenuto del contratto di avvalimento al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina in tema di verifica del possesso dei requisiti generali e speciali, altra cosa è spingersi a sindacare la verifica compiuta dalla stazione appaltante in merito all’idoneità delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, non apparendo peraltro vietato l’integrazione delle suddette risorse con quelle del concorrente ausiliato.