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Il riconoscimento di un debito fuori bilancio deve avvenire tempestivamente

Il riconoscimento di un debito fuori bilancio deve avvenire tempestivamente, in qualsiasi momento dell’anno, così come previsto anche dall’art. 193, comma 2, lett. b), del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), il quale stabilisce che almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare adotta i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194.): è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n 141/2021/PRSE, depositata lo scorso 8 giugno.

I giudici contabili hanno sottolineato l’importanza di una tempestiva adozione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, evidenziando come la stessa adempia non solo alla funzione di riconoscere la legittimità di una obbligazione e, nei casi di cui alla lett. e) dell’art. 194 TUEL, di valutarne l’utilità, ma anche quella di salvaguardare gli equilibri di bilancio, attraverso il reperimento delle risorse necessarie a finanziare il debito stesso; detto riconoscimento è volto a riportare all’interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria, che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese.

In ordine all’indefettibilità della deliberazione del citato riconoscimento, presupposto di un legittimo pagamento, devono ricordarsi le conclusioni cui è pervenuta la Sezione delle Autonomie, la quale ha tra l’altro statuito (cfr. deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG, punto 1 del principio di diritto) che “ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portato tempestivamente al Consiglio dell’Ente per l’adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, comma 1 del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 193 comma 3 e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico”.