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Panoramica sui controlli degli EE.LL.: il controllo sulle società partecipate (parte quinta)

Proseguiamo l’analisi sui controlli degli EE.LL. effettuata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 83/2021/VSGC, depositata lo scorso 31 maggio, occupandoci del controllo sulle società partecipate.

L’art. 147-quater del TUEL attribuisce ad un ufficio appositamente preposto dell’Ente proprietario il compito di definire preventivamente, sulla base di standard prefissati, gli obiettivi gestionali cui le proprie società partecipate non quotate devono tendere.

Ai fini del controllo in esame, l’ente deve organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della stessa, nonché i contratti di servizio, la qualità dei servizi erogati, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica: ciò in quanto le società partecipate erogano servizi pubblici e svolgono attività per conto dell’Ente; i relativi controlli, come precisato dalla Sezione delle Autonomie con delib. n. 23/SEZAUT/2019/FRG del 29 luglio 2019, “devono tener conto della chiarezza degli obiettivi, degli impegni assunti, dei contenuti del contratto di servizio e dei poteri che gli accordi riservano all’Ente proprietario”. È compito dell’amministrazione monitorare l’andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l’indicazione degli adeguati correttivi da introdurre, nei casi di scostamento dagli obiettivi, nella stessa ottica che informa il controllo di gestione.

Quanto al controllo sugli organismi partecipati non quotati, fermo restando l’obbligo di rilevare i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), gli enti sotto i 15.000 abitanti non sono tenuti a definire nei confronti di tali organismi un apposito sistema di controllo per le finalità individuate dall’art. 147-quater (vale a dire: rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica a di monitoraggio periodico da parte dell’ente locale sull’andamento delle società al fine di analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed individuare le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente).Tuttavia, anche in tal caso, una forma seppur embrionale di controllo deve essere presente negli enti di minori dimensioni, in relazione alle finalità delle altre forme di controllo interno, ed in particolare del controllo sugli equilibri finanziari, in virtù degli effetti che tali organismi possono produrre sul bilancio dell’ente.