Panoramica sui controlli degli EE.LL: il controllo sugli equilibri finanziari (parte quarta)
Proseguendo nell’esame generale sul funzionamento dei controlli interni che la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, ha affrontato nella delib. n. 83/2021/VSGC, depositata lo scorso 31 maggio, in questa sede ci occuperemo brevemente del controllo sugli equilibri finanziari, disciplinato dall’art. 147-quinquiesdel TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), diretto a garantire il costante controllo di detti equilibri , della gestione di competenza, della gestione e di quella di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l’attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte dei responsabili dei diversi servizi dell’Ente.
Come evidenziato dai giudici contabili, l’intento del legislatore è quello di responsabilizzare l’intera organizzazione dell’Ente, attraverso il coinvolgimento dell’amministrazione nel suo complesso: la stessa disposizione normativa prescrive, infatti, che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto “sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità”.
Le modalità, nonché l’assetto organizzativo relativo al controllo degli equilibri, devono trovare esauriente disciplina nel regolamento di contabilità dell’Ente, con l’obiettivo di coordinare i ruoli specifici dei molteplici attori del controllo in parola e garantire la piena conoscenza delle vicende, interne ed esterne, che possono influire sugli andamenti economico-finanziari.
Di rilievo è il collegamento degli artt. 147 e 147-quinquies con l’art. 153, comma 6, del TUEL: in quest’ultima disposizione si fa riferimento al Regolamento di contabilità dell’ente, alfine di disciplinare le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni agli organi di governo, nonché alla Corte dei conti in caso di situazioni pregiudizievoli degli equilibri del bilancio. L’inoltro della segnalazione attiva l’obbligo da parte del Consiglio di adottare l’apposita delibera di riequilibrio, ai sensi dell’art. 193 del TUEL.