Contenzioso fra consigliere e partecipata del Comune: non c’è incompatibilità

Non sussiste la causa di incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1, n. 4, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) per lite pendente nel caso in cui la lite è tra il consigliere ed una società controllata dal Comune: è quanto affermato dal Ministero dell’Interno in un recente parere pubblicato lo scorso 7 giugno (https://dait.interno.gov.it/pareri/98965).

Ed infatti, la lite non vede quale parte processuale il Comune ma un organismo partecipato, che è autonomo e distinto rispetto all’ente locale.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la nozione di “parte” cui si riferisce il menzionato art. 63, comma 1, n. 4), assume carattere “tecnico”, ossia è da intendersi alla parte in senso processualistico, onde occorre la pendenza di un’effettiva controversia giudiziaria e non semplicemente una lite potenziale o un contrasto, potenziale o reale, di interessi (Cass. civ., sez. I, sent. 12 febbraio 2008, n. 3384).

 

 

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