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Esclusione del concorrente: la motivazione deve essere globalmente adeguata

L’obbligo, in capo alla stazione appaltante, di motivare l’esclusione di un concorrente dalla gara pubblica è formalmente rispettato se l’atto reca l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione adottata e se il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di accedere utilmente alla tutela giurisdizionale: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sent. 1° giugno 2021, n. 4201, richiamando un noto orientamento (cfr., ad esempio, sez. V, sent. 12 aprile 2021, n. 2922 e sent. 21 luglio 2020, n. 4668).

Nell’occasione i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che non è invece richiesto che la motivazione del provvedimento di esclusione sia articolata in punti separati, ciascuno dei quali dedicato ad uno specifico aspetto di rilievo della pregressa vicenda, e così alla sua “gravità”, al “tempo trascorso dalla violazione” e, infine, alla “inaffidabilità” dell’operatore, purché emerga che ciascuno di tali profili sia stato considerato dalla stazione appaltante.