Panoramica sui controlli interni degli EE.LL.: il controllo di regolarità amministrativa e contabile (parte prima)
Con la recente delibera n. 83/2021/VSGC, depositata il 31 maggio scorso, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, ha fornito una panoramica generale sul funzionamento dei controlli interni degli EE.LL.; riteniamo utile, pertanto, esaminare nel dettaglio quanto evidenziato dai giudici contabili, iniziando con il controllo di regolarità amministrativa e contabile.
Come è noto, il legislatore ha attribuito ampia rilevanza al controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti, stabilendo al comma 1 dell’art. 147 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) che esso è finalizzato “a garantire […] la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.
L’effettuazione di questa prima tipologia di controllo rappresenta, quindi, un presupposto imprescindibile degli altri controlli previsti al comma successivo del medesimo art. 147, in quanto tutti implicano la legittimità e la regolarità dell’azione amministrativa (Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, delib. n. 154/2015/PRSP del 15 dicembre 2015).
Il legislatore prevede che, nella fase preventiva di formazione degli atti, il controllo avvenga attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica da parte dei responsabili dei servizi e, qualora le determinazioni comportino “riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente”, debba essere richiesto al responsabile del servizio finanziario anche il parere di regolarità contabile ex art.49 del TUEL e il visto attestante la copertura finanziaria ex art. 153, comma 5,del TUEL.
A questo proposito la Corte ha sottolineato l’importanza del ruolo assunto dal responsabile del servizio finanziario che, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del TUEL, è preposto “alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica”.
Nella fase successiva all’adozione degli atti, il controllo di regolarità amministrativa è espletato, sotto la direzione del segretario comunale, secondo i principi generali di revisione aziendale e le modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente.
Infine, i giudici, hanno richiamato quanto affermato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n.5/SEZAUT/2017/INPR del 3 aprile 2017: “La verifica del funzionamento di tale tipologia di controllo non deve prescindere dalla fase successiva rappresentata dai controlli sui provvedimenti di spesa e sui contratti posti in essere dall’amministrazione locale, effettuati sulla base di un campionamento casuale, le cui tecniche assurgono ad un ruolo centrale, in vista del conseguimento stesso delle precipue finalità di tale forma di controllo. A quanto sopra deve aggiungersi la necessità di consentire uno stretto monitoraggio delle direttive impartite ai servizi dal responsabile del servizio finanziario, in ragione delle ricadute in termini sia di adeguamento alle stesse e regolarizzazione degli atti oggetto di controllo, sia di programmazione delle linee di sviluppo di tale forma di verifica, che dovrà essere efficacemente diretta proprio verso quei settori che maggiormente sono stati oggetto di interventi correttivi nel corso della gestione considerata, in quanto più degli altri suscettibili di errori ed esposti ad irregolarità ed illiceità”.