Avvicinamento del consigliere al luogo di svolgimento del mandato: non è un trasferimento

Come è noto, l’art. 78, comma 6, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che “Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità”.

Come evidenziato dal TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 21 maggio 2021, n. 1280, ribadendo un orientamento già espresso dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 8 giugno 2020, n. 3615, l’avvicinamento così disposto non ha natura di trasferimento della sede lavorativa, ma ha unicamente l’effetto di assegnare l’interessato in via temporanea e provvisoria presso una sede vicina al luogo in cui viene esplicato il mandato o l’incarico al fine di consentirne il pieno e regolare svolgimento. Conseguentemente, al termine del mandato, l’ex consigliere rientrerà nella sede di lavoro originaria.

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