L’importanza della doppia asseverazione dei crediti/debiti fra ente e partecipate

La Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, con la delib. n. 87/2021/PRSP, depositata lo scorso 31 maggio, ha posto l’attenzione sul ruolo fondamentale della doppia asseverazione dei prospetti dimostrativi dei debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati poiché risulta necessaria al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità ai dati, cosi come “gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce motivazione”.

In proposito, la Corte rammenta che “tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata devono concorrere – secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. – all’equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale(Corte cost. n. 6/2019), dovendosi sottolineare (sent. Corte cost. n. 101 del 2018 e 247 del 2017) che l’art. 97, primo comma, Cost., nella vigente formulazione, si compone di due precetti ben distinti:

  • quello contenuto nel primo periodo riguardante l’equilibrio individuale degli enti facenti parte della finanza pubblica allargata,
  • quello contenuto nel secondo periodo riguardante l’equilibrio complessivo di quest’ultima, in quanto finalizzato ad assicurare la sostenibilità del debito nazionale. È evidente che l’equilibrio complessivo deve essere coerentemente coordinato con analogo equilibrio dei singoli bilanci che compongono il cosiddetto bilancio consolidato dello Stato” (Corte Cost., sent. 6/2019).

In questo quadro diviene indispensabile che “nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici […] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo” (sentenza n. 252 del 2015).

La Sezione evidenzia che l’adempimento normativo in questione, di cui all’art. 11 comma 6, lett. j), del d.lgs. 118/2011, riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e l’attendibilità delle risultanze contabili è condizionata al positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio.

L’asseverazione da parte dell’organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è tra l’altro sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell’ente socio (Corte dei conti, Sez. Autonomie, delib. n. 2/2016), così che in caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell’ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all’organo esecutivo dell’ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Conseguentemente, la Corte ha invitato l’Ente e l’organo di revisione ad adoperarsi alfine di assicurare il totale adempimento all’obbligo normativo in argomento, di cui costituisce necessario corollario il rispetto della tempistica di acquisizione dei dati completi dell’asseverazione degli organi di controllo delle società; contemporaneamente, i giudici hanno sottolineato che il controllo sugli equilibri finanziari, intestato all’organo di revisione, secondo la norma dell’art. 147-quinquies comma 3,“implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni”.

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