Ricorso immotivato a parere di un legale esterno: responsabilità erariale
Incorre in responsabilità erariale il Sindaco che, nonostante un parere già reso dall’Avvocatura comunale, si rivolge ad un legale esterno per ottenere un ulteriore parere sulla medesima questione, senza esplicitare le ragioni della necessità del secondo parere: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. d’Appello per la Regione Siciliana, Palermo, nella sent. n. 84/A/2021, depositata lo scorso 28 maggio. Peraltro, nel caso specifico, i giudici hanno evidenziato che non era stato fatto alcun riferimento alle modalità di individuazione dell’incarico, non erano stati specificati i criteri per la determinazione del compenso e, infine, la questione trattata non presentava carattere di particolare complessità e/o specialità tale per giustificare il ricorso ad avvocati esterni.
Come è noto, il conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni alle compagnie amministrative costituisce, ai sensi del comma 6 dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), un’opzione possibile solo a determinate condizioni:
- la carenza organica di personale interno che non renda possibile o oggettivamente molto difficoltoso l’esercizio dei compiti attribuiti all’amministrazione, da verificare attraverso una ricognizione effettiva delle professionalità in servizio che deve essere condotta prima del conferimento dell’incarico;
- la complessità delle problematiche da affrontare per le quali sono necessarie particolari conoscenze non riscontrabili nel personale interno;
- l’indicazione specifica dei contenuti dell’incarico, con la fissazione della sua durata, senza possibilità di rinnovo o proroga, se non nella limitata ipotesi di completamento del lavoro, il cui ritardo non deve essere imputabile al collaboratore, e la predeterminazione del compenso, proporzionato all’attività da svolgere.
Tali principi devono porsi nell’ambito di una cornice di trasparenza che impone alle amministrazioni, prima di conferire qualsiasi incarico, di regolamentare, nell’ambito dei propri ordinamenti, le procedure comparative per il loro conferimento, al fine di evitare favoritismi e di giustificare il ricorso a costose professionalità esterne con pseudo esigenze organizzative.