Trasferimento area mercatale: la competenza è in capo alla Giunta Comunale
Lo spostamento del mercato non può essere qualificato come atto pianificatorio e, pertanto, non richiede una delibera del Consiglio Comunale ma rientra fra le competenze residuali della Giunta Comunale: è quanto affermato dal TAR Liguria, sez. II, nella sent. 17 maggio 2021, n. 450.
La questione non è nuova in giurisprudenza: ed infatti, il Consiglio di Stato, sez. V, con la sent. 12 settembre 2018, n. 5338, aveva già affermato che gli atti con cui si provvede “a un mero trasferimento dell’area mercatale cittadina non sono riconducibili ad alcuna delle previsioni tassative che, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), individuano le competenze del Consiglio comunale”; gli atti in questione, infatti, “non sono riconducibili né all’ambito dei piani territoriali ed urbanistici, né a quello dei programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione di cui al comma 2, lettera b) del richiamato articolo 42. Essi rientrano, quindi, nell’ambito della competenza residuale dell’organo esecutivo comunale ai sensi del comma 2 dell’articolo 48”.