Non può considerarsi incompatibile il revisore sorteggiato che è anche assessore presso un altro Comune: è quanto affermato dal Ministero dell’Interno in un recente parere, pubblicato lo scorso 20 maggio (link: https://dait.interno.gov.it/pareri/98946).
Posto che “incompatibilità” si intende l’impedimento che non consente il regolare svolgimento dell’attività di revisore a causa di un cumulo di funzioni o di situazioni in capo ad uno stesso soggetto, da cui potrebbe derivare un conflitto di interessi ed impone una scelta tra il nuovo ed il precedente ufficio ricoperto, nel caso specifico, secondo gli esperti del Ministero, non appare il configurarsi di una vera e propria causa di incompatibilità: infatti, per consolidata giurisprudenza, le ipotesi di incompatibilità alle cariche presso gli enti locali sono tassative e predeterminate dal legislatore e, pertanto, non possono essere derogate né estese per analogia ad altri casi che non siano quelli espressamente previsti dal legislatore medesimo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 12 settembre 2011, n. 4774).
In ogni caso, secondo quanto espresso nel parere, si dovrà verificare se ragioni di opportunità dettate dalla ratio delle disposizioni in tema di conflitto d’interessi, possano portare ad una causa di impedimento all’assunzione dell’incarico di revisore nel caso di specie. Infatti, il revisore dei conti, al fine di garantire l’autonomia di giudizio e l’indipendenza della sua attività, dovrebbe evitare tutte le ipotesi in cui potrebbe confliggere il ruolo di controllore con quello di amministratore (controllato) di un Comune facente parte della stessa Regione, così come anche nelle ipotesi in cui rivesta il ruolo, nell’ambito della medesima circoscrizione territoriale, di amministratore presso Unione di Comuni, ATO o Consorzi per l’esercizio di servizi pubblici.
Pertanto, tale ipotesi, dovrà essere vagliata dallo stesso Comune che, in sede di nomina del collegio di revisione economico-finanziaria, al fine di ravvisare eventuali situazioni concrete di incompatibilità ed inopportunità della nomina del componente de quo, mediante la valutazione delle varie funzioni pubbliche ed attività amministrative svolte dal Comune negli enti esponenziali o organismi pubblici controllati, vigilati e/o collegati.