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Le tre fasi della corretta costituzione del fondo accessorio

La Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 79/2021/PRSP depositata lo scorso 24 maggio, ha ricordato, sulla base di precedente giurisprudenza (ex multis: sez. reg. contr. Marche, delib n. 91/2020/PRSE; sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 386/2019/PAR; sez. contr. Lazio, delib. n. 7/2019/PAR),le tre fasi obbligatorie e sequenziali della corretta gestione del salario accessorio:

  • individuazione nel bilancio delle risorse;
  • costituzione del fondo, necessaria al fine dell’apposizione di un vincolo di destinazione;
  • ripartizione delle risorse mediante la contrattazione decentrata, necessaria ai fini di impegno e pagamento; difatti, la sottoscrizione del contratto decentrato rappresenta il presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori, costituendo il titolo giuridico legittimante il pagamento (sez. reg. contr. Puglia, delib. n. 86/2020/PAR).

Il quadro normativo di riferimento è contenuto nell’art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo cui, ad eccezione dei casi tassativamente previsti, “l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi”; disposizione ripresa dal successivo art. 45, che la richiama espressamente anche la contrattazione integrativa di ente (oggetto di disciplina negli artt. 40 e 40-bis del medesimo decreto).

Inoltre, dal punto di vista contabile, il paragrafo 5.2, dell’allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 prevede che “alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”.