Incarico ex art. 110 TUEL: la concessione dell’aspettativa non è automatica

L’aspettativa senza assegni per il dipendente pubblico che intende ricoprire un incarico ex art. 110 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) è soggetta alla ponderata valutazione dell’Amministrazione di appartenenza e la concessione non riveste carattere “automatico”: è quanto affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel recente parere n. 25780 del 16 aprile 2021  (consultabile al seguente link http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/parere-aspettativa.pdf).

Come è noto, l’art. 110, comma 5, del TUEL dispone che “Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio”.

La previsione di un istituto giuridico ad hoc, volto ad assicurare la compatibilità tra il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un ente locale e il contemporaneo svolgimento di un incarico conferito ai sensi della medesima disposizione e dell’art. 108,non esclude, tuttavia, che l’Ente destinatario della richiesta di aspettativa possa valutare ponderatamente se, in relazione al fabbisogno di personale necessario per il perseguimento dei fini istituzionali, sussistano le condizioni per il suo accoglimento.

Secondo il Dipartimento, non può affermarsi che, dinanzi alla richiesta di aspettativa dell’interessato, l’amministrazione di appartenenza dovrebbe limitarsi solo a prendere atto della volontà del dipendente di fruire dell’aspettativa: infatti, in un’ottica di sistema, non può essere trascurato l’impatto che la concessione obbligata dell’aspettativa prevista dal comma 5 dello stesso art. 110 potrebbe comportare sull’organizzazione dell’Ente e sullo svolgimento delle funzioni istituzionali, soprattutto negli enti di ridotte dimensioni organizzative.

Il parere del Dipartimento è in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza: infatti, il TAR Marche, nella sent. 7 febbraio 2018, n. 94 (seppur riferita ad un caso riguardante un militare) aveva già affermato “il principio generale secondo cui l’amministrazione di appartenenza deve sempre poter esprimere l’assenso all’impiego dei propri dipendenti presso altre amministrazioni”.

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!