Giustificato l’economo che paga tempestivamente la multa stradale

Deve ritenersi giustificato l’economo che, in assenza di elementi idonei a ritenere che l’automezzo del Comune fosse utilizzato per fini non istituzionali al momento della rilevata infrazione, procede al tempestivo pagamento di una contravvenzione per violazione del Codice della strada, onde evitare ulteriori spese che sarebbero gravate comunque in capo all’ente: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Lombardia, nella sent. 176/2021, depositata lo scorso 21 maggio, che ha effettuato il discarico della relativa somma nell’ambito del giudizio sul conto.

Ed infatti, secondo i giudici, ai sensi dell’art.196, commi 1 e 3 del Codice della strada (Decreto Legislativo n. 285/1992), il proprietario del veicolo, anche persona giuridica, è responsabile solidalmente con il trasgressore; sul punto la giurisprudenza (Corte di Cassaz., sez. VI civ., ord. 15 dicembre 2020, n.28466) ha altresì chiarito che, nel caso in cui il proprietario sia una persona giuridica è addirittura esclusa la prova liberatoria prevista dall’art.196 comma 1 (ossia, la prova dell’utilizzo contro la propria volontà).

Nel caso specifico, inoltre, la Corte ha ritenuto che l’economo non ha la potestà di aprire un procedimento interno all’ente al fine di individuare il responsabile nei confronti del quale agire in rivalsa.

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