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L’espletamento delle prove concorsuali orali deve avvenire in aula “aperta al pubblico”

L’espletamento delle prove concorsuali orali deve svolgersi in aule aperte al pubblico al fine di garantire l’imparzialità del concorso: è quanto evidenziato dal TAR Catanzaro, sez. II, nella sent. 13 maggio 2021, n. 967.

Al riguardo, il regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi (d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487), all’art. 6, comma 4, prevede, infatti, che “le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”.

Ne deriva, quindi, come sia “evidente che la prescrizione dell’aula o sala “aperta al pubblico” non può che intendersi nel senso che durante le prove orali il libero ingresso al locale ove esse si tengono sia garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a “terzi” estranei, bensì pure e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposto” (Consiglio di Stato, sez. III,sent. 7 aprile 2014, n. 1622; TAR Sardegna, sez. II, sent.  13 marzo 2019, n. 227; TAR Lombardia, Milano, sez. III, sent. 5 aprile 2019, n. 759).