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Legittimo l’accesso a tutela delle pretese scaturenti dall’affidamento dell’appalto

L’affidatario ha diritto all’ostensione ai documenti contrattuali relativi alla sua prestazione, utili per tutelare in sede giurisdizionale le ragioni del proprio credito nei confronti della P.A. inadempiente: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VI, nella sent. 12 maggio 2021, n. 3138.

Nel caso specifico, è stata fatta richiesta di accesso alla documentazione necessaria a difendere un proprio interesse giuridicamente tutelato, mediante estrazione di copia con eventuale partecipazione alle spese di segreteria, rappresentato dal recupero per via giudiziaria di un credito nascente dalla esecuzione del contratto di appalto di servizi stipulato con l’amministrazione comunale e avente ad oggetto l’organizzazione di servizi di viaggio ed ospitalità a favore di cittadini del Comune.

Come evidenziato dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, TAR Veneto, sez. I, nella sent. 27 aprile 2021, n. 543), il c.d. accesso difensivo è subordinato alla sussistenza di un nesso di necessaria strumentalità tra l’accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici:

  • l’interesse all’accesso deve essere corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (c.d. corrispondenza);
  • il documento richiesto deve essere collegato, in modo concreto ed attuale, alla situazione legittimante (c.d. collegamento).

È attraverso il nesso di strumentalità che va anche operato il bilanciamento tra l’accesso difensivo e l’interesse alla riservatezza.

Ricordiamo, ancora, che, secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. sent. 18 marzo 2021, n. 4), “la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso…. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990” (cfr. par. 20.4, lett. b).