L’art. 52 del Decreto Sostegni bis (approvato il 20 maggio ed in attesa di pubblicazione sulla G.U.) prevede importanti misure di sostegno all’equilibrio di bilancio degli enti locali che hanno usufruito in passato delle anticipazioni di liquidità.
In particolare, il comma 1 prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell’art. 39-ter, comma 1, del DL n. 162/2019, se il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore il 10% delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP.
Detto fondo è destinato alla riduzione del disavanzo e sarà ripartito con un successivo decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del Decreto Sostegni bis.
Il comma 2, invece, prevede per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al DL n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti il differimento al 31 luglio 2021 del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2020 e del bilancio di previsione 2021-2023; fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio ex art. 163 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000).
Infine, il comma 3 dispone un incremento di 6,5 milioni di euro del contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all’art. 15, comma 3, del TUEL.