Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo dei documenti informatici

Con la risposta ad interpello n. 346/2021 dello scorso 17 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per i registri e libri contabili tenuti con sistemi informatici.

La fonte di riferimento è il decreto ministeriale 17 giugno 2014, recante “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”, il cui articolo 6 ha previsto nuove modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.

In particolare, il comma 1 del citato art. 6 prevede che “L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.

In relazione a tale disposizione, si osserva che per “documenti informatici fiscalmente rilevanti”, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo nei modi previsti dal citato decreto ministeriale, devono intendersi i libri e registri di cui all’art. 16, lett.a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642/1972 e le fatture, note e simili di cui all’art. 13, n. 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R.

L’imposta è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, con modalità esclusivamente telematica, ossia mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo “2501”, denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo6 del decreto 17 giugno 2014”, (cfr. risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014).

Il comma 2 dell’art. 6 prevede, inoltre, che “Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio”; il successivo comma 3 dispone che “L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

 

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