Il pensionamento dell’avvocato dipendente del Comune determina il venir meno del patrocinio in giudizio, senza che l’ente possa confermare l’incarico: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, nella delib. n. 131/2021/PAR, depositata lo scorso 12 maggio.
In generale, l’art. 85 del codice di procedura civile, nel disciplinare il conferimento della procura, dispone che la procura, anche se revocata, continua a mantenere fermi gli effetti rappresentativi fino alla nomina del nuovo avvocato.
Fa eccezione a questo principio l’ipotesi di avvocato pubblico dipendente che patrocini l’ente per cui lavora: secondo la Corte di Cassazione, infatti, il raggiungimento della pensione fa venir meno sia il rapporto di servizio, che quello di rappresentanza.
In particolare, nell’ordinanza n. 27308/2018, la Corte di Cassazione, ha affermato che gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell’albo speciale annesso a quello professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere e a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell’ente, comporta il totale venir meno dello juspostulandi per causa equiparabile a quelle elencate dall’art. 301 c.p.c.
È stato, ancora, precisato (Cass.,sent. n. 20361/2008) che il rapporto di patrocinio che si instaura tra l’ente pubblico e l’avvocato in servizio presso l’ufficio legale dell’ente in qualità di lavoratore dipendente trova la propria origine nel rapporto di impiego, non è dunque assimilabile a quello che sorge dal contratto di prestazione d’opera professionale, regolato dalle norme ordinarie sul mandato, sicché, da una parte, il momento in cui esso cessa è inscindibilmente connesso alle vicende del rapporto di impiego assunto come unica fonte dell’incarico e dell’obbligazione lavorativa del dipendente con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 85 c.p.c., e, dall’altra, determina automaticamente l’interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.
Secondo la Corte dei conti, inoltre, in caso di pensionamento del dipendente avvocato dell’ente, costui avrà diritto alla parte di compenso maturata per l’attività effettivamente svolta fino a quella data, come specificato dall’art. 7 del D.M. n. 55 del 2014, secondo cui “Per l’attività prestata dall’avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale”.