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L’anticipazione di tesoreria non può trasformarsi in mutuo atipico

L’anticipazione di tesoreria non può trasformarsi da operazione eccezionale preordinata al superamento di crisi di liquidità meramente temporanea, in “mutuo” atipico, destinato a finanziare spese, con elusione dell’art. 119 della Cost., favorevole all’indebitamento solo per finanziamento di spese d’investimento: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 123/2021/PRSE, depositata lo scorso 11 maggio.

L’istituto dell’anticipazione di cassa (art. 222 del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000 – e art. 3, comma 17, terzo periodo, della Legge n. 350/2013) è negozio caratterizzato da causa giuridica in cui si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve tra ente pubblico e tesoriere: perciò, le anticipazioni di cassa eccedenti i limiti funzionali e quantitativi costituiscono indebitamento e non possono essere assunte come mezzo di copertura surrettizia (Corte cost., sent. 188/2014).

L’assenza di temporaneità del deficit di cassa, oltre a violare il principio di sana gestione finanziaria e a costituire indice dell’esistenza di squilibri di bilancio (Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, delib. n. 63/2019 PRSP) è sintomo di possibile violazione della già citata regola costituzionale di destinazione dell’indebitamento alle spese di investimento (art. 119, comma 6, Cost.).

Infatti, trattasi di istituto di carattere eccezionale, utilizzabile unicamente per il superamento di crisi di liquidità temporanee e non convertibile in strumento ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese(Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, delib. n. 89/PRSP/2017).